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Ordinanza — n. 11521/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because conciliation sentencing cannot be challenged under Art. 545-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Vascotto's appeal inadmissible de plano regarding the violation of Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the judge failed to inform him of the possibility of substituting the agreed detention sentence, a right he claimed existed only in ordinary trials. The Court ruled that such substitution rights in conciliation proceedings are strictly limited to the parties' agreement, making the statutory warning inapplicable to this context.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: The right to request substitution of a detention sentence under Art. 545-bis CPP applies exclusively to ordinary proceedings and cannot be invoked to challenge a sentence resulting from a conciliation agreement.

Parole chiave

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conciliation proceedings substitution of sentence Art. 545-bis CPP inadmissible appeal de plano review sanzione sostitutiva sostituzione nell'obbligazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
150, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
284978 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
150, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
artt. 20-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
284978 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso
689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv.
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv.
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo
284925 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASCOTTO GIOVANNI nato a TRIESTE il 31/03/1969 avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 37044/24 Rilevato che a Giovanni Vascotto è stata applicata la pena concordata tra le parti per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish (capi A e B); Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva fatto gli avvisi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e non gli era stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva;

Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se esprimere o meno il consenso alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01;

Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi