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Ordinanza — n. 11519/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to non-censurable factual evaluation on recidivism and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Mellone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court justified its refusal to exclude recidivism based on Mellone's three prior convictions for drug trafficking and his current possession of varied substances, deeming the new crime non-occasional. Furthermore, the court rejected the request for generic mitigating circumstances because the appeal lacked specific factual elements to support such a claim, citing established case law on the burden of motivation. Consequently, the Supreme Court found no ground for intervention, upholding the lower court's factual assessment and procedural denial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the lower court's factual evaluation is not manifestly illogical, and generic requests for mitigating circumstances fail to specify the elements required to justify their application.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic mitigating circumstances inadmissible appeal drug trafficking convictions non-occasional crime burden of motivation procedural costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE VALENTINO nato a LECCE il 01/11/1988 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Valentino Mellone è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non • censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato sia, con riguardo al primo motivo, la mancata esclusione della recidiva, in quanto il Mellone ha riportato tre condanne, di cui due per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure relative a fatti risalenti, sicché il nuovo reato è stato ritenuto non occasionale ma espressivo di una particolare pericolosità sociale, posto che, nonostante le menzionate condanne definitive, il Mellone era stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, atte a soddisfare le richiesta di una variegata clientela; sia, in relazione al secondo motivo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi valutabili a tal scopo, e considerando la genericità del motivo, dovendosi, al proposito, ribadire che quando la richiesta di applicazione delle attenuanti in esame non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.