Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11515/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug possession, citing lower court's correct factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Mirko Susca inadmissible for being a mere reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly established that the seized hashish was intended for sale based on its packaging, the quantity of doses, and the defendant's financial situation and criminal history. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug possession repetitive arguments procedural costs criminal intent hashish trafficking Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUSCA MIRKO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 05/07/1990 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Susca - che, con tre motivi collegati, contesta la sussistenza del reato - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all'imputato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dal fatto che l'hashish, del peso di complessivi 19,49 gr., da cui erano ricavabili 69 dosi medie, era confezionato in ventidue dosi, custodite in un barattolo nascosto sul terrazzo dell'abitazione dove il Susca si trovava in regime degli arresti domiciliari, e considerando che l'imputato, già gravato di due precedenti penali specifici, era in possesso della somma di 99 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.