Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Renato Simonetti's appeal inadmissible because the parties' settlement agreement explicitly waived the right to raise further grievances in the subsequent appeal. Simonetti argued violations of procedural articles regarding the settlement, but the court found these issues covered by the waiver clause. Consequently, the appeal was rejected, and Simonetti was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A settlement agreement between parties constitutes a waiver of all further grievances in the appeal, except for illegal sentencing and specific defects in consent or prosecutor agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE422 avviso alle partii. udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Renato Simonetti, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.