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Ordinanza — n. 11512/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility regarding legal qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the legal qualification of the crime and the reasoning behind the sentence. The applicant argued for a different classification under specific drug trafficking provisions and criticized the lack of detailed justification for the imposed penalty. The court ruled that these grounds had already been thoroughly examined and dismissed by the lower court with adequate legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 133 c.p.: Appeals based on prior rejection of similar grounds or lacking specific new legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal legal qualification error sentencing reasoning Cassation procedure drug quantity procedural dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOKA ALEKS nato a MACUKULL( ALBANIA) il 25/07/1984 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 36865/24 Rilevato che Aleks Doka è stato condannato alle pene di legge per l'illecito trasporto in auto, sotto il sedile anteriore, lato passeggero, di 995,1 grammi di cocaina pari a 4504 dosi; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e per il diniego delle generiche e per la carenza di motivazione della pena (secondo motivo);

Rilevato che si tratta di motivi già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha apprezzato la gravità del fatto per la rilevante quantità di cocaina trasportata dall'imputato personalmente, senza aiuto esterno, nonché la sua negativa personalità, per il precedente analogo del 17 dicembre 2019, per la mancanza ar.allabaraziQueL di collaborazione con gli inquirenti, avendo ammesso i comportamenti già accertati, per la mancata dimostrazione delle condizioni di indigenza economica, per la successiva aggressione dell'uomo che l'ospitava agli arresti domiciliari;

Rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la condanna alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione, oltre alla multa, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, e che la pena base era inferiore al medio edittale e quindi coperta dal riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi