Cassation appeal dismissed for failure to qualify facts under Art. 73(5) of the 1990 Code on drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Garnier inadmissible for failing to properly qualify the facts under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Code. The lower court had correctly assessed Garnier's role as a key supplier with a wide network of clients and constant contact, negating any claim of minor involvement. Consequently, the appeal was rejected, and Garnier was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The appeal is inadmissible if the first-instance judgment respects the criteria of the Supreme Court of Cassation by conducting a comprehensive evaluation of all indicia of the offender's role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARNIER GENNARO nato a NAPOLI il 15/02/1994 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 36852/24 Rilevato che Gennaro Garnier è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1900; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che è ineccepibile la motivazione che ha negato la lieve entità del fatto, essendo stata accertata l'attività all'interno della piazza di spaccio e che l'imputato aveva una fitta rete di clienti che lo contattavano costantemente e commerciava diverse tipologie di sostanze mostrando una non irrilevante capacità di rifornimento;
Ritenuto che la decisione è rispettosa dei criteri di giudizio della sentenza a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 -01), perché c'è la valutazione complessiva di tutti gli indici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente