Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to late filing outside the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The appellant, a convicted extortionist, submitted the request via PEC on October 18, 2024, while the appealed order was notified on September 5, 2024. The court rejected the substantive arguments regarding negligence and factual distortion, ruling that procedural timeliness is a mandatory prerequisite for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal order must be filed within the strict time limits prescribed by law; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the substantive arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLITTERI MASSIMO EGIDIO nato a MARSALA il 01/09/1970 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO_cviso alle DarT, udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 36753/24 Rilevato che Massimo Egidio Bellitteri, assolto dai reati di estorsione aggravata, usura, lesioni personali aggravate, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello in materia di ingiusta detenzione sulla base di quattro motivi: per vizio di motivazione con riferimento alla condotta gravemente colposa (primo motivo), per motivazione congetturale (secondo motivo), per travisamento dei fatti in ordine ai rapporti debito-credito tra imputato e persona offesa derivanti da rapporti privi di titolo e con movimentazione di ingenti somme di denaro contante (terzo motivo), per travisamento dei fatti in relazione all'incontro con altro soggetto prima dell'arresto e nella parte relativa alla commissione di fatti violenti (quarto motivo);
Rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. pen., è stato presentato fuori termine perché inviato via pec il 18 ottobre 2024 quando l'ordinanza era stata notificata il 5 settembre 2024; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente