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Ordinanza — n. 11508/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on subjective element of crime due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Falcucci inadmissible as it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court found the defendant deliberately omitted declaring substantial income, violating the criminal statute, regardless of reinvestment efforts. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is free from manifest illogical flaws.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments subjective element criminal procedure manifest illogical flaw sanzioni pecuniarie restituzione dei sussidi statali sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCUCCI GENNARO nato a NAPOLI il 07/11/1982 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Falcucci, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che l'imputato, proprio in quanto consapevole della notevole incidenza delle somme vinte, pari a 206.053,53 per il 2017 ed euro 138.437,54 per il 2018, ha deliberatamente omesso di dichiararle, così violando il precetto penale, a nulla rilevando il reinvestimento di tali somme, dal momento che la stessa disponibilità di denaro, superiore alla soglia prevista dalla legge, impedisce di godere del beneficio del reddito di cittadinanza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della tossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.