Cassation court dismisses appeal regarding sentencing for cocaine importation, upholding denial of generic mitigating circumstances due to crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the sentencing for cocaine importation. The lower court correctly denied generic mitigating circumstances because the defendant's actions involved significant quantities, sophisticated planning, and a lack of remorse. Consequently, the court upheld the original penalty and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, 80 D.P.R. n. 309/1990; The court must reject an appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances when the gravity of the offense, the quantity of contraband, and the absence of repentance justify the refusal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA ROBERTO nato a POLLENA TROCCHIA il 11/05/1971 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 36651/24 Rilevato che Roberto Di Somma è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nell'importazione in concorso di 60 chili di cocaina, pari a 50 panetti occultati in un container proveniente dall'Ecuador e sbarcato al porto di Salerno;
Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle generiche; Ritenuto che la motivazione sulla pena sia ineccepibile perché la Corte territoriale ha evidenziato che non vi erano ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non rilevando a tal fine la condizione di incensurato e le difficoltà economiche, ma vi erano per contro ragioni per negarle, stante la gravità dei fatti, la quantità di stupefacente, le modalità della condotta criminosa, che denotavano scaltrezza e spregiudicatezza nonché la precisa pianificazione delle azioni commesse di notte all'interno del porto per sfuggire ai controlli, e infine l'assenza di segni di resipiscenza perché l'imputato non aveva reso dichiarazioni in merito ai suoi contatti e non si era premurato di svelare le dinamiche delinquenziali;
Rilevato che la pena è stata già ridotta perché è stata esclusa l'aggravante dell'art. 61-bis cod. pen., mentre è stata applicata quella dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per l'ingente quantità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside