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Ordinanza — n. 11504/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on sentencing grounds as they concern punishment, not conviction legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Umberto Sanna and Riccardo Dargenio inadmissible, ruling that their arguments regarding sentencing factors and aggravating circumstances fall outside the scope of reviewable issues. The court determined that the lower court's decision on punishment was adequately motivated and based on the defendants' extensive criminal history and the specific quantity of cocaine involved. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the determination of punishment are inadmissible before the Supreme Court as they concern the execution of the sentence rather than the legality of the conviction itself.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing review punishment execution criminal history drug quantity aggravation scemata imputabilità errore nella commisurazione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
di principio attivo quanto alla cocaina: soglia, come detto, di grarr lunga superata nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 62-bis cod. pen.
che la fitta serie di precedenti penali, anche specifici osta alla riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen. (cfr.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
che, in considerazione delle precedenti condannt in materia di armi e di stupefacenti, anche con l'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il fatto oggetto del presente processo appare espressione, da parte del Dargenio, di una maggiore capacità criminale (cfr.
art. 62-bis cod. pen
che la fitta serie di precedenti penali, anche specifici osta alla riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
di principio attivo quanto alla cocaina: soglia, come detto, di grarr lunga superata nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi
Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
253150-01, principio ribadito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANNA UMBERTO nato a GUASILA il 12/06/1949 DARGENIO RICCARDO nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 29/04/1959 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Umberto Sanna, che deduce la nullità della contestazione della ritenuta recidiva, non essendovi di essa riferimento nel capo di imputazione, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che la contestazione della recidiva qualificata era stata contestata sia in sede cautelare, sia nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sicché la sua omissione con riferimento al capo B) è frutto di mero errore materiale, a seguito dello stralcio della posizione del computato Secci (cfr. p. 17 della sentenza impugnata); rilevato che il restante motivo di ricorso presentato nell'interesse di Umberto Sanna, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e il ricorso Riccardo Dargenio, che contesta la sussistenza, con un primo motivo, della recidiva qualificata e, con un secondo motivo, dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché inerenti al trattamento punitivo, il quale è sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato:

1) che la fitta serie di precedenti penali, anche specifici osta alla riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. p. 18 della sentenza impugnata);

2) che, in considerazione delle precedenti condannt in materia di armi e di stupefacenti, anche con l'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il fatto oggetto del presente processo appare espressione, da parte del Dargenio, di una maggiore capacità criminale (cfr. p. 19 della sentenza impugnata);

3) che la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità della cocaina trasporta trova piena attinenza sia nel dato ponderale accertato, pari a kg. 2,978 di principio attivo in kg. 4 di sostanza lorda - e quindi avente un elevatissimo grado di purezza -, da cui erano ricavabili circa 20.000 dosi medie singole, del valore complessivo di circa un milione di euro, sia nel collegamento a contesti criminali isolani, in piena adesione al consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'aggravante in parola non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01, principio ribadito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01), sicché la soglia minima per ritenere integrata detta aggravante è 1,5 kg. di principio attivo quanto alla cocaina: soglia, come detto, di grarr lunga superata nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 fe