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Ordinanza — n. 11503/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal settlement appeals dismissed as second-instance judge need not address non-appealed acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued for legal violations regarding the lack of reasoning on acquittal causes and sentencing adequacy after agreeing to a penalty in the second instance. The court ruled that under the new appeal settlement procedure, the second-instance judge is not required to justify the absence of acquittal grounds or the specific penalty when the defendant has waived those specific appeal reasons.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 129 c.p.p.; When a defendant agrees to a penalty in the second instance, the court is not required to provide reasoning on the non-existence of acquittal causes or absolute nullities if those grounds were not raised in the appeal.

Parole chiave

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appeal settlement procedure waiver of appeal grounds second instance reasoning acquittal causes inadmissible appeals condono delle spese procedurali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; Rilevato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis/ cod.
Art. 133 c.p.
Gagliano, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; Seck Pape, la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell'art. 133 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen.; Leonardi, la violazione di legge per omessa motivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
274522), né.a maggior ragione deve motivare sulla pena che è stata oggetto di accordo; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 103/2017, Art. 1, comma 56
Gagliano, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; Seck Pape, la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Gagliano, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; Seck Pape, la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell'art. 133 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Leonardi, la violazione di legge per omessa motivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), né.a maggior ragione deve motivare sulla pena che è stata oggetto di accordo; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAGLIANO GABRIELE nato a CATANIA il 04/05/2003 SECK PAPE MATAR nato il 21/10/1980 LEONARDI MICHAEL nato a CATANIA il 14/07/2005 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAL1223vviso allepartij c udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 36610/24 Rilevato che Gagliano Gabriele, Seck Pape Matar, Leonardi Michael hanno concordato la pena in appello per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. peri., 73, commi 1, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che gli imputati hanno presentato separati ricorsi con i quali hanno lamentato:

Gagliano, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; Seck Pape, la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; Leonardi, la violazione di legge per omessa motivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis/ cod. proc. pen., sono inammissibili perché, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, per cui una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), né.a maggior ragione deve motivare sulla pena che è stata oggetto di accordo; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr