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Ordinanza — n. 11437/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances grounds for attempted impersonation conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Di Rocco and De Rosa inadmissible regarding recidivism and generic mitigating circumstances. The court found the first ground unfounded because the lower court properly assessed the specific criminal inclination of the defendants under Article 133 of the Penal Code, while the second ground was rejected as too vague and lacking specific legal or factual support. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals alleging improper recidivism assessment if the lower court examined the specific link between prior convictions and current criminal tendency, and dismisses generic complaints about the denial of mitigating circumstances that lack specific legal or factual substantiation.

Parole chiave

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recidivism assessment generic mitigating circumstances attempted impersonation Cassazione appeal inadmissible appeal usurpazione d'identità errore di persona abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.).
art. 133 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO UMBERTO nato a CASTEL DI SANGRO il 18/08/1966 DE ROSA ROSARIA nato a CASALBORDINO il 18/03/1967 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Umberto Di Rocco e Rosaria De Rosa ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha riqualificato il fatto nel delitto tentato di sostituzione di persona in concorso, con conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla contestata recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); nel caso di specie, dai numerosi precedenti penali emergeva, infatti, un'estrema e specifica pericolosità degli imputati;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere non specifico perché prospetta deduzioni vaghe e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che le ragioni del diniego possono evincersi dal complesso dell'articolato della sentenza di merito e, in particolare, da pag. 6 del provvedimento impugnato (relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.).

In ogni caso, l'atto di appello, ab origine, non era specifico sul punto e la genericità del motivo di gravame rende geneticamente inammissibile, in cassazione, la doglianza che investa una carenza di motivazione, in proposito, eventualmente ascrivibile alla sentenza del giudice di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigliè,rk,'eStensore OEPOS!TA A I! Presidente