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Ordinanza — n. 11436/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense and unfounded moral mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11436/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a moral mitigation based on a personal traffic regulation goal, which the court found baseless and insufficient for collective conscience. Furthermore, the court ruled that the prescription defense could not be raised because the appeal's inadmissibility precludes such arguments under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 497 ter cod. pen.; Art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the prescription defense is not raised in the lower court judgment, and claims for moral mitigation based on purely personal objectives are rejected as unworthy of collective consideration.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription defense preclusion moral mitigation rejection traffic regulation offense Supreme Court ruling porto abusivo di armi altri reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 497 ter cod. pen.
Art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975
art. 497 ter cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZO COSIMO ROSARIO nato a SAVA il 02/01/1951 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Carrozzo Cosimo Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. di cui all'art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale è manifestamente infondato, perché l'obbiettivo "personale" di procedere alla regolazione del traffico con la paletta segnaletica, peraltro puramente addotto, non appare meritevole di preminente considerazione per la coscienza collettiva; che il primo motivo è, per l'effetto, inammissibile, perché secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata (sez.

U n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consiglierè estensore Il Presidente