Cassation appeal dismissed for inadmissibility as aggravating circumstances were not contested in appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised aggravating circumstances for the first time in the cassation stage. The material facts show the appellant failed to object to these circumstances during the appeal phase, where the lower court's summary of grounds did not mention them. The court ruled that introducing such a new ground violates procedural rules requiring prior contestation, leading to dismissal and cost sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, and Art. 609, comma 2, of the Code of Criminal Procedure; A cassation appeal is inadmissible if it relies solely on a ground of law violation not previously contested in the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Mauro Castelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità, posto che, non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema in esame, esso non può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
E rammentato che "è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo" (sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presid