Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11433/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11433/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the aggravated theft charge, but the court found this constituted a mere factual complaint rather than a legal error. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction, which only reviews legal application, not factual re-evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or alleged misinterpretation of evidence are inadmissible as they do not constitute a legal error subject to the Supreme Court's review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual complaint legal error review aggravated theft Supreme Court jurisdiction prova informatica prove fabbricate esame grafologico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLLARA GIUSEPPE nato a RIBERA il 13/06/1963 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Giuseppe Bollara ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto (e il travisamento del fatto rientra nel perimetro dei vizi non devolvibili), è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di reali travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano pag. 3 e 4 a riguardo dell'attendibilità della persona offesa e, comunque, del riscontro per cui l'imputato sia stato colto alla guida del veicolo rubato e nel possesso di altra refurtiva);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 26 febbraio 2025 Il consigìe estensore Il Presid