Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and late civil party opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding legal application and factual characterization were deemed generic and insufficient to challenge the lower court's detailed reasoning. Furthermore, the civil party's opposition was rejected because it was filed late, violating strict procedural deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on generic legal errors or vague factual disputes are inadmissible at the Supreme Court level, and late opposition by the civil party precludes the review of prescription or other merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILIO MAURO nato a PALERMO il 22/04/1978 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Mauro Basilio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 167 comma 1 D.Igs. 196/2003, capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di sostituzione di persona;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla mancata riqualificazione dei fatti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici - essi omettendo di confrontarsi con la parte motiva dell'impugnata sentenza a riguardo dell'avvenuta attribuzione, da parte dell'imputato, di un falso nome con la finalità di indurre in errore la compagnia assicuratrice e manifestamente infondati, atteso che la Corte di merito ha, con motivazione logica ed esaustiva, dato conto della sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie, perseguibile di ufficio;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, posto che nel caso di specie - come ben chiarito, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede, dalla Corte di merito a pag. 3 - la condotta posta in essere dal ricorrente era espressiva della volontà di procurarsi un vantaggio economico con conseguente configurabilità del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice;
Rilevato, infine, che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Dato atto che la difesa della parte civile ha fatto pervenire memoria, con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato, tardivamente depositata il 24 febbraio 2025 - ovvero oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza (sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308) - e di contenuto lapidario, priva di significativo apporto contraddittore rispetto alle difese opposte dall'imputato; invero, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (sez.
U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla