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Ordinanza — n. 11427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against aggravating circumstances regarding violence and public exposure, but these grounds were deemed generic and repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court refused to hear the case because the new arguments failed to provide the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic arguments identical to those already rejected in the second instance are inadmissible as they fail to perform the critical function required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments specificity requirement second instance rejection accuse di abuso altri reati reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE ALFREDO nato a PALERMO il 26/03/1990 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Abbate Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato e per il delitto di cui all'art. 75 D. Lgs. N. 159 del 2011; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e dell'esposizione del bene alla pubblica fede, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici - avendo la Corte d'appello già congruamente risposto ad identici motivi di gravame a riguardo della strumentalità del "violento calcio" assestato al manubrio del motorino alla rimozione dei presidi di custodia e a riguardo dell'irrilevanza di dispositivi di bloccaggio e sistemi antifurto collocati dal proprietario del veicolo per prevenirne l'asportazione, non inconciliabili con l'affidamento di regola nutrito sul rispetto da parte dei consociati (sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, Sansone, Rv. 275343); sicchè essi si riducono a profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, e non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il co estensore Il Pr