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Ordinanza — n. 11426/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts and generic mitigating circumstances fall within trial court's exclusive power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrei Alexandru's appeal against the Caltanissetta Court of Appeal's conviction for burglary inadmissible. The appellant argued for a new factual reconstruction and the application of generic mitigating circumstances, but the Court held these issues are reserved for the trial judge. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or mandate specific reasoning for mitigating factors beyond what the lower court explicitly addressed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or require the trial court to consider all favorable circumstances when denying generic mitigating factors, as such evaluation is exclusively the domain of the judge of merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility exclusive trial court power generic mitigating circumstances factual re-evaluation prohibition Cassazione legittimità testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI ALEXANDRU nato il 28/08/1994 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Andrei Alexandru ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere fondati su mere doglianze in punto di fatto, sono finalizzati ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende