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Ordinanza — n. 11425/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as new grounds violate procedural rules and substantive law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11425/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Sacco's appeal against the Court of Appeal's conviction for personal injury inadmissible. The court rejected the first ground as a new argument raised for the first time in the cassation phase, violating procedural requirements for new grounds. The second ground was dismissed as unfounded because the lower court correctly applied the law regarding the ineligibility of alternative sentences due to the defendant's prior ineffective detention. Consequently, the appeal was rejected, and Sacco was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 58 L. 689/1981: New grounds in cassation must develop original appeal arguments rather than introduce entirely new reasons, and alternative sentences are denied when the convicted person lacks the capacity to comply with prescribed conditions.

Parole chiave

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new grounds cassation procedural inadmissibility alternative sentence eligibility personal injury conviction court costs and fine lesioni personali lesione alla spalla lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 58 L. 689/1981
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro per pubblica utilità o della detenzione domiciliare - è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco
sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic
51473 del 24/09/2019, Falco, Rv.277745; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO LUIGI nato a TORINO il 16/12/1997 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Luigi Sacco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è inammissibile, perché questione sollevata soltanto con i motivi nuovi di gravame (sicché la Corte territoriale ben avrebbe potuto non prenderlo in considerazione, perché i motivi nuovi debbono obbligatoriamente attenere ai capi o punti della sentenza censurati con l'impugnazione iniziale, debbono costituire sviluppo naturale e specificazione dei motivi di appello principali e non possono rappresentare ragioni inedite o comunque avulse rispetto alla struttura dei motivi già radicati con l'atto d'impugnazione principale, ex multis sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv.277745; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro per pubblica utilità o della detenzione domiciliare - è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, congruamente ritenuta prevalente in considerazione dei precedenti penali e delle esperienze detentive del soggetto, rivelatesi inefficaci.

Rilevato, pertanto, che l'istanza avanzata dal ricorrente con memoria del 10 febbraio 2025 non può essere accolta e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il corsig'he st9íìso re Il