Cassation appeal dismissed because parties agreed on sentence under Art. 599-bis, making it unchallengeable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to challenge the agreed-upon sentence from a conciliation proceeding under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued for a different penalty, but the Court held that once parties agree on a sentence and the judge ratifies it, that agreement cannot be unilaterally modified. Consequently, the Court ruled that the lack of specific reasoning regarding the agreed sentence is not a ground for cassation, as the parties voluntarily accepted the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on the penalty reached by the parties in a conciliation proceeding, once confirmed by the court, cannot be unilaterally challenged by the defendant in a cassation appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Francesco Tornabene ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Torino per il reato furto aggravato; Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, la parte non può dolersi dell'assenza di motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli