Italian Court dismisses appeal against conviction for assault and theft, citing lack of factual review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Costanzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for assault and theft, arguing flaws in the reasoning regarding the victim's credibility and the nature of the weapon used. The court rejected these claims, emphasizing that the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate factual evidence or conduct a new assessment of credibility, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 581, 612 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or the credibility of the victim, reserving such assessment exclusively for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a CROTONE il 21/11/1977 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Giuseppe Costanzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 581, 612 cod. pen. e all'art. 4 L. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.
S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., con particolare riferimento all'utilizzo dell'arma - è manifestamente infondato, poiché nel concetto di arma impropria, a norma dell'art. 4 comma 2 L. n. 110 del 1975, rientrano tutti gli oggetti che, per circostanze di tempo e di luogo, possono essere utilizzate per l'offesa alla persona (ex multis, sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. - oltre ad essere versato in fatto è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha esposto adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dì colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta e della non occasionalità della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il