Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for insufficient grounds regarding acquittal causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted against a plea bargain judgment. The appellant challenged the sentencing based on the judge's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing it was insufficient. The court ruled that citing this article is legally sufficient to establish that causes for acquittal were verified and excluded, rendering further analysis unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if the grounds merely cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as this reference is sufficient to presume the judge verified and excluded causes for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO BIAGIO GIULIANO nato a CATANIA il 07/10/1969 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato av iso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Manno Biagio Giuliano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che gli ha applicato per il reato di cui agli artt. 223 e 216, L. F., la pena concordata con la Pubblica Accusa; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiannento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono stati individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta ascritta al ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli ZUàéri".sore Il Presidente