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Ordinanza — n. 11415/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive legal reasoning in the sole ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mattia Boscolo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The sole ground of the appeal, which complained about the lack of reclassification of the crime and the sentencing, was rejected because it was deemed purely stylistic. The court ruled that the ground failed to provide the necessary legal arguments and factual data required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is purely stylistic and lacks the illustration of legal reasons and factual data supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal purely stylistic ground lack of legal reasoning procedural dismissal Cassazione ordinanza indagine per furto prove inattendibili prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Boscolo Mattia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per plurimi reati di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto e alla determinazione della pena - è inammissibile perché di puro stile e privo dell'illustrazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente