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Ordinanza — n. 11414/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy sentence as motivation defect claim is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonella Balocco inadmissible regarding a fraud bankruptcy conviction. The appellant argued the lower court failed to properly justify the increased penalty, but the court found this claim unfounded. The appellate court had already clearly outlined the sentencing logic, which the higher court deemed proportional and balanced, thus rejecting the procedural defect argument.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming a defect in motivation regarding sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning on the penalty determination is clear, precise, and conforms to principles of proportionality and balance.

Parole chiave

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fraud bankruptcy sentencing motivation procedural defect appeal inadmissibility penalty proportionality Cassazione appeal sanction justification bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALOCCO ANTONELLA nato a TORINO il 22/07/1964 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Balocco Antonella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato, in punto di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, la pronunzia di primo grado; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla scelta della pena inflitta e, in particolare, all'aumento di pena applicato in continuazione - è manifestamente infondato in quanto assume un difetto di motivazione inerente il trattamento sanzionatorio non emergente dal provvedimento impugnato; la Corte territoriale ha evidenziato con precisione il percorso di determinazione della pena (si veda, in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata), che appare conforme a parametri di proporzione ed equilibrio;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente