Cassation court dismisses appeal as it attempts to reconstruct facts using criteria different from the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant sought to reconstruct the facts using criteria distinct from those employed by the trial judge. The appellant argued that the appellate court erred in weighing generic mitigating circumstances against contested aggravating ones regarding attempted theft. The court ruled that such factual re-evaluation falls exclusively within the competence of the court of first instance and is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; The court of cassation cannot re-evaluate the evidence or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE CARMINE nato a ROSARNO il 16/12/1965 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pesce Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, ritenendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio a suo carico, anche in relazione al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché orientato ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seguenti); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio