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Ordinanza — n. 11411/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging only motivation defects without proving statutory law violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Carmela Pellicano's appeal against her conviction for personal injuries and threats inadmissible. The appellant argued the sentence was arbitrary and lacked sufficient reasoning, but the court found her complaint limited to motivation defects rather than a statutory law violation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 2 bis c.p.p.; An appeal alleging only defects in the reasoning of a judgment is inadmissible if it does not demonstrate a violation of the law, as the remedy for poor motivation lies in a separate request for clarification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violation of law requirement defects in reasoning motivation defects procedural costs award risarcimento alle vittime di reati lesioni personali lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 2 bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANO' CARMELA nato a REGGIO CALABRIA il 22/05/1986 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Pellicanò Carmela ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di primo grado che l'ha condannata per i reati di lesioni personali e minaccia; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputata - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa l'entità della pena inflitta, ritenendola apodittica - è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., perché in concreto denuncia esclusivamente vizi di motivazione, quando il ricorso è ammesso per sola violazione di legge; ed è pure manifestamente infondato, in quanto prospetta con enunciati di puro stile l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, invece esauriente e rispondente ai canoni della logica;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, avuto riguardo alla memoria della parte civile con richiesta di liquidazione delle spese, che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (ex multis, sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civi