Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances argument is not allowed in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Romina Skutelnyk inadmissible and ordered her to pay costs. Skutelnyk argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, claiming the reasoning was insufficient and contradictory. The court rejected this because cassation review does not require the trial judge to consider every favorable element, only those deemed decisive, rendering the complaint infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation because the trial judge need not consider all favorable elements, only those deemed decisive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKUTELNYK ROMINA nato il 08/09/1997 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Romina Skutelnyk ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ella era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2