Italian Court dismisses appeals against conviction for robbery, citing generic grounds and lack of specific evidence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Tagliarino and Calì inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that evidence was improperly acquired and that sentencing ignored mitigating circumstances, but the court rejected these claims as generic and lacking specific factual support. The decision emphasized that the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts without demonstrating a concrete distortion of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and demonstrate a concrete distortion of the lower court's reasoning; generic complaints regarding evidence acquisition or sentencing without precise identification of violated rights are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAGLIARINO AMBROGIO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997 CALI SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 09/08/1990 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Tagliarino Ambrogio e Calì Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso di Calì - con il quale il ricorrente si duole della avvenuta acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese dalle persone offese, apprese ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. a cagione della rispettiva irreperibilità, e sull'assunta assenza di riscontri probatori - è per un verso generico, perché non chiarisce le ragioni che renderebbero illegittima l'applicazione della norma processuale, alla luce, in particolare, delle scrupolose, sia pur vane, ricerche effettuate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, di cui la sentenza ha dato contezza (pagg. 7-8);
è di poi ancora aspecifico, perché omette di confrontarsi nel dettaglio con la motivazione offerta dalla Corte di appello, la quale ha chiarito che dalla piattaforma Facebook è stata tratta la foto utilizzata per l'individuazione del prevenuto (si veda pagina 9 del provvedimento impugnato) ed ha argomentato a riguardo del riscontro esterno, costituito dal certificato medico delle lesioni, al narrato delle vittime della rapina; e perchè omette, altresì, di indicare le prove a discarico che si assumono illegittimamente non ammesse e la loro rilevanza decisiva ai fini del decidere; e, per altro verso, orientato a sollecitare una differente ricostruzione e valutazione delle prove, in carenza di comprovato travisamento, che non rientra nella cornice di competenza del giudice di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso di Calì - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al profilo inerente la commisurazione della pena inflitta, perché non concesse le circostanze attenuanti generiche e i benefici di legge - è parimenti inammissibile, in quanto prospetta mero dissenso sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello ha evidenziato come non siano emersi elementi positivi tali da giustificare la concessione delle invocate circostanze, anche in considerazione dell'intensa violenza che ha caratterizzato la condotta.
Tali argomentazioni sorreggono adeguatamente, altresì, la quantificazione della pena e il conseguente diniego dei richiesti benefici di legge, che, per la sua entità, essa non avrebbe consentito (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); Considerato che il primo motivo di ricorso di Tagliarino - con il quale il ricorrente si duole della violazione del diritto di difesa scaturente dalla mancata escussione di un teste di PG inserito nella lista del PM - è inammissibile in quanto caratterizzato da genericità, perché si omette di allegare l'oggetto dell'esame la cui richiesta sarebbe stata pretermessa e di precisarne la efficacia potenzialmente decisiva ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; questa Corte ha invero affermato che la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata, con la specificazione delle prove che l'imputato non ha potuto assumere e della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento;
Rilevato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di Tagliarino - con i quali il ricorrente si duole dell'erronea affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B) e C) a causa di un'asserita, anomala interpretazione delle prove - sono entrambi inammissibili in quanto volti a prefigurare un'alternativa rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, fra l'altro senza l'indicazione di concreto travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 I