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Ordinanza — n. 11403/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for insufficient and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mboup Ibrahima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address the lack of prosecutability and lacked specific reasoning regarding his authorship of the crime. The court rejected these claims, finding the first ground infounded because aggravated theft on public property mandates automatic prosecution, and the second ground generic for lacking specific elements required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 624, ultimo comma cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the first ground is infounded by mandatory prosecution rules for aggravated theft and the second ground is generic, failing to specify the contested elements for judicial review.

Parole chiave

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aggravated theft prosecutability of office generic appeal grounds insufficient motivation Court of Cassazione imputazione di furto commisurazione della pena per rapina scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
Art. 624, ultimo comma cod. pen.
pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'assenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 624 cod. pen
pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., la procedibilità di ufficio;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOUP IBRAHIMA nato il 10/12/1957 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

4. Rilevato che Mboup Ibrahima ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen, relativo alla perpetrazione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, determina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., la procedibilità di ufficio;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'assenza della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del reato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e si palesa, comunque, versato in fatto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 feb