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Ordinanza — n. 11401/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against bank fraud convictions due to procedural inadmissibility and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Eddie Contiero and Ugo Contiero Meneghetti inadmissible. The appellants challenged a lower court's decision to dismiss charges of fraudulent and simple bankruptcy due to statute of limitations, arguing for a re-evaluation of evidence and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of those already dismissed in the appellate stage and failed to provide the specific, reasoned critique required by law for a review of fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the stage of legality are inadmissible if they fail to provide specific, reasoned arguments against the lower court's decision or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Statute of Limitations Bankruptcy Fraud Inadmissible Appeal Mitigating Circumstances Reasoned Critique Cassazione Roma bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTIERO EDDIE nato a DOLO il 11/05/1985 CONTIERO MENEGHETTI UGO nato a CONSELVE il 19/04/1953 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Eddie Contiero e Ugo Contiero Meneghetti ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta (capi A e B) e bancarotta semplice (capo C);

Considerato che il primo motivo di ricorso presentato da Contiero Eddie, con il quale il ricorrente denunzia la sussistenza di un vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9);

Considerato che il secondo motivo presentato da Contiero Eddie ed il primo motivo ed unico proposto da Meneghetti Contiero Ugo, con cui denunziano l'erronea applicazione della legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i