Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as generic and within merits court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his responsibility for aggravated theft and money laundering. The court rejected this as a generic complaint that improperly attempts to reconstruct facts, a power reserved exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the court of merits when the appeal is based on a generic lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRERAS CRISTIAN nato a CAGLIARI il 08/08/1990 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Cristian Carreras ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e di ricettazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta comprovata responsabilità per i delitti ascritti, è generico, perché meramente riproduttivo delle ragioni di gravame alle quali il secondo giudice ha fornito adeguata replica, e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio