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Ordinanza — n. 11399/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated theft attempt due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Fallon Magrini inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the aggravated circumstance of exposure to public shame did not apply because the store's anti-theft device was ineffective and the store manager's reaction was merely a consequence of another's crime. The court rejected these claims as non-specific repetitions of arguments already dismissed in the appellate court and contrary to established case law regarding anti-theft devices and store vigilance.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, critical reasoning, and established jurisprudence confirms that anti-theft devices and store management actions do not preclude the aggravated circumstance of exposure to public shame in theft attempts.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft attempt exposure to public shame anti-theft device specific argumentation requirement reiteration of arguments Corte di Cassazione tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua
Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino
Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino, Rv.
Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun
269923; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv.
sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRINI FALLON nato a ROMA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Fallon Magrini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni che contrastano con la recente e consolidata giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", in quanto tale dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla "res" (Sez.5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383;

Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino, Rv. 269923; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564); così come altrettanto totalmente infondata è l'osservazione contenuta nella memoria difensiva nelle more depositata dal difensore, atteso che la contingente sequela dell'azione criminale altrui da parte del direttore del punto vendita non può certo integrare una forma di vigilanza stabile, permanente, strutturata, come invece si esige ai fini dell'esclusione dell'aggravante in parola (sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 f