Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of specific factual challenges regarding fraud and leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the inadmissibility of the second ground in a criminal appeal. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding fraudulent bankruptcy and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of lower court decisions without specific factual challenges. Consequently, the court ruled that it lacks the power to re-examine factual evaluations reserved for the trial judge and dismissed the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific factual challenges or if it raises issues regarding the application of leniency rules that were properly addressed by the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI MAZZINGO GIUSEPPE nato a FIRENZE il 16/11/1970 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Donati Mazzingo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; Considerato che il primo motivo di ricorso - peraltro circoscritto all'affermazione di reità in ordine al capo A/2 dell'imputazione - con cui il ricorrente denunzia l'errata applicazione della legge penale, è indeducibile per genericità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - in un contesto di doppia conforme - e poichè gli stessi, non specifici ma soltanto apparenti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); quest'ultima ha spiegato, con enunciati plausibili ed immuni da critiche di manifesta illogicità, che le quote delle società incorporate nell'ambito dell'operazione di fusione sono state acquisite dall'imputato con le disponibilità liquide delle medesime, così da generarne un depauperamento immediato, mai reintegrato nel proseguo;
Ritenuto che, in ogni caso, dette ragioni siano volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e siano comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 17 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de