Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURPORA SALVATORE nato a CEFALU il 06/08/1957 avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Purpora Salvatore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Termini Irnerese, che, quale giudice d'appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo e), e confermando nel resto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al quantum della pena applicata per il solo reato di minaccia di cui ai capi C) e D), deducendone l'illegalità - è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che l'imputato è stato condannato, nell'ambito di più reati evidentemente unificati in continuazione, anche per il reato di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado (Si veda pag. 3 della pronuncia di primo grado), sia pure senza indicazione del quantum di pena specificamente applicato per ciascun reato, senza, cioè, l'individuazione del reato più grave e degli aumenti in continuazione per i reati satellite.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 582 cod. pen, art. 52 d.lgs. 274/2000; Ordinanza — n. 11397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado (Si veda pag. 3 della pronuncia di primo grado), sia pure senza indicazione del quantum di pena specificamente applicato per ciascun reato, senza, cioè, l'individuazione del reato più grave e degli aumenti in continuazione per i reati satellite.

Parole chiave

Generato dall'IA
lacune probatorie motivi probatori argomentazione nel merito sanatoria del vizio procedurale in dubio pro duriore forza probatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 582 cod. pen
art. 52 d.lgs. 274/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURPORA SALVATORE nato a CEFALU il 06/08/1957 avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Purpora Salvatore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Termini Irnerese, che, quale giudice d'appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo e), e confermando nel resto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al quantum della pena applicata per il solo reato di minaccia di cui ai capi C) e D), deducendone l'illegalità - è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che l'imputato è stato condannato, nell'ambito di più reati evidentemente unificati in continuazione, anche per il reato di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen., come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado (Si veda pag. 3 della pronuncia di primo grado), sia pure senza indicazione del quantum di pena specificamente applicato per ciascun reato, senza, cioè, l'individuazione del reato più grave e degli aumenti in continuazione per i reati satellite.

Ciò, comunque, ed in particolare in difetto, su quest'ultimo profilo, di specifico motivo di impugnazione - tanto in appello che in cassazione - e, dunque, in ossequio al principio devolutivo, esclude la sussistenza della dedotta illegalità della pena per i reati di minaccia, poiché quella complessiva non eccede il massimo edittale di cui all'art. 52 d.lgs. 274/2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Considerato che, avuto riguardo alla memoria della parte civile con richiesta di liquidazione delle spese, in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (ex multis, sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236); Rilevato che la difesa dell'imputato ha inoltrato tempestiva memoria difensiva con cui ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione;

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 26 febbr