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Ordinanza — n. 11394/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the determination of the punitive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the length of the punitive sentence, arguing against the specific duration imposed. The court rejected this because such complaints fall outside the scope of admissible grounds for a cassation appeal, which is limited to legal errors rather than factual assessments of sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern complaints regarding the determination of the punitive sentence, as these fall outside the scope of admissible grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility determination of punitive sentence scope of cassation review sentencing length complaint procedural costs award condono delle spese procedurali controllo della commisurazione della pena persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASA VIRGILIUS MARCELIUS nato il 26/01/1978 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 199 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , Così deciso il/21/02