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Ordinanza — n. 11393/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere complaints on issues already properly decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Nanni Francesco and Piombo Davide inadmissible. The appellants challenged the lower court's findings regarding their alleged criminal responsibility and the imposed sanctions. The court rejected these arguments, ruling that the complaints were merely restatings of issues already adequately examined and dismissed by the appellate court with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints reproducing profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere complaints Court of Cassation criminal responsibility sanction review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NANNI FRANCESCO nato a ROMA il 28/04/1985 PIOMBO DAVIDE nato a ROMA il 24/03/1971 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 198 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità di Piombo e Nanni per i contestati reati); nonché da censure sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i1,41