Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Tondo Fabrizio, raised factual grievances and arguments regarding liability that had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. The court ruled these complaints were legally impermissible in a cassation proceeding as they constituted mere factual disputes and repetitive arguments rather than legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of factual complaints or merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDO FABRIZIO nato a ROMA il 17/02/1974 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 197 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto (estranee alla nozione di travisamento della prova, cfr. tra tante, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0