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Ordinanza — n. 11390/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to precluded grievances and generic arguments regarding non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, De Me0 Costantino, challenged a lower court's decision on non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing specific grounds. The court rejected these claims because they constituted precluded grievances and were too generic compared to the first-instance reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they contain precluded grievances or are entirely generic relative to the first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility precluded grievances generic arguments non-punishability Article 131-bis Penal Code procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ME0 COSTANTINO nato a ASTI il 31/03/1966 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 195 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse, risultando in ogni caso il motivo di appello del tutto generico rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado (che individuava i fattori ostativi alla applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /