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Ordinanza — n. 11389/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repetitive arguments and generic sentencing claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court regarding public access to a cell and the audibility of offensive expressions. The second ground concerning generic mitigating circumstances was rejected because the appealed judgment was sufficiently motivated and adequately examined the defense's arguments. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible; grounds that are merely repetitive of issues already decided by the lower court or that concern generic sentencing circumstances without new legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds sentencing mitigation court of cassation procedural admissibility espressioni sconvenienti oltraggio alla corte ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018
Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv.
Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017
Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XODO ALBERTO CUI 009SFLD nato a PIOVE DI SACCO il 26/07/1976 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (primo motivo) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla pubblicità del luogo - una cella cfr.

Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417 - e alla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti - cfr. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); (secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi 21/02/2025. Il Con gliere estensore Il Pr's dente E lvanese Giorgio Fidelb