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Ordinanza — n. 11388/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism sentencing as inadmissible for lack of admissibility in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the determination of punitive treatment regarding recidivism. Although the lower court's decision was well-motivated and adequately examined the defense arguments, the Supreme Court ruled that such issues fall outside the scope of admissibility in legitimacy proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they concern the determination of punitive treatment, such as recidivism, even when the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legitimacy Proceedings Recidivism Sentencing Admissibility of Appeal Supreme Court Ruling recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN LUCA nato a PREGANZIOL il 05/11/1968 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/