Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11387/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed issues and sentencing determinations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for tax evasion and the substitution of a fine with a suspended sentence. The court rejected these claims because they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they cite matters already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal, or if they concern the determination of the punitive treatment (substitution of the penalty) which, despite sufficient motivation, does not allow for a new examination of the defense arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal review of merits substitution of penalty tax evasion suspended sentence procedural costs Cassation jurisdiction commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 56-quater I. n. 689 del 1981
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANE FALLOU nato a CATANIA il 18/03/2000 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 192 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (il primo motivo) riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione quanto all'elemento soggettivo) e (il secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (sostituzione della pena), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove è stato ritenuto ostativo in via assorbente il giudizio negativo sulla effettiva finalità di rieducazione della pena pecuniaria sostitutiva; avendo inoltre correttamente la Corte di appello determinato il parametro di conversione sulla base dei criteri "minimi" di cui all'art. 56 -quater I. n. 689 del 1981, in assenza di elementi risultanti dagli atti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci