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Ordinanza — n. 11385/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds for criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged specific criminal liability and sentencing based on the nature of the drug test and the application of general mitigating circumstances versus recidivism. The court rejected these arguments as they did not constitute valid grounds for review under the law of legality.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; complaints regarding the nature of a drug test or the balance between general mitigation and recidivism are inadmissible if not supported by established legal principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal law of legality drug test validity recidivism mitigation criminal liability scope imputazione per reati di stupefacenti test sul consumo di droga attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
263784, quanto alla rilevanza probatoria del narcotest, in caso di condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; conf.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
pen.; e alla stessa vigenza di tale divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 69, quarto comma cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015
2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondate (tra tante, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv.
Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016
Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERTANI ISSAM nato il 20/02/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 190 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità aspecífiche (posto che già in primo grado come in appello il test sulla droga è definito "narcotest" — che è notoriamente è un esame basato su reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe — quale doveva pertanto considerarsi il test descritto a pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondate (tra tante, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784, quanto alla rilevanza probatoria del narcotest, in caso di condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; conf.

Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269007); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (quanto alla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011 sul divieto ex art.69, quarto comma cod. pen.; e alla stessa vigenza di tale divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ravvisandosi i vizi denunciati nel ricorso sul giudizio di bilanciamento tra circostanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso