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Ordinanza — n. 11384/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to inadmissible complaints regarding sentencing alternatives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11384/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fregni Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's preliminary assessment of inadmissibility, claiming the lower court failed to apply a substitute penalty. The court rejected these grounds, ruling that the complaints were merely requests for a merits review rather than valid legal objections, and that the appellate court correctly applied the relevant criteria.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on complaints regarding the non-application of substitute penalties are inadmissible in the Court of Cassation if they merely seek a re-evaluation of factual factors without legal merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal substitute penalty sentencing alternatives Court of Cassation procedural costs merits review appellate court esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREGNI MASSIMILIANO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 05/08/1975 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 189 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva volte a contestare la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, relative alla mancata applicazione di pena sostitutiva, complessivamente manifestamente infondate (avendo la Corte di appello fatto uso correttamente dei criteri ex art. 133 cod. pen. per la valutazione sul punto) e volte piuttosto a proporre una rivalutazione nel merito dei fattori considerati (non sussistendo tra l'altro alcuna discontinuità con le valutazioni del primo giudice);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il