Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances lack specificity and aim at merit re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simona Severina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the grievances lacked specificity by merely restating the appellate court's reasoning without identifying specific procedural errors. Furthermore, the grievances sought a re-evaluation of evidence and facts, which falls outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when grievances are non-specific, aim at re-evaluating evidence or facts, or are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALA SIMONA SEVERINA nato a BERGAMO il 19/10/1969 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 187 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche (primo motivo), avendo la Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) indicato adeguatamente le ragioni di merito sulla infondatezza della istanza per la effettuazione della perizia; - volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (secondo motivo sulla rilevanza e significato delle perizie allegate dalla difesa); - manifestamente infondate (terzo motivo sul dolo: non vi è alcuna mutazione del fatto descritto nella imputazione; il profilo di censura sul dolo risulta vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso