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Ordinanza — n. 11381/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging retrial of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the false accusation charge, but the court found these claims constituted improper requests for a new evaluation of facts. The court ruled that such arguments fall outside the scope of judicial review and were already adequately addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are limited to reviewing the legality of the judgment and cannot serve as a vehicle for re-evaluating evidence or requesting alternative interpretations of facts already substantively examined by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility judicial review scope evidence re-evaluation false accusation charge Cassa delle ammende motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VARISCO MARIA ANTONIETTA nato a RIMINI il 04/03/1940 nel procedimento a carico di: VERONESE GRAZIA LETIZIA nato a LIMBIATE il 21/07/1943 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 186 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva della parte civile-ricorrente, volta a sostenere la ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla stessa nozione di travisamento della prova rilevabile in questa sede, e comunque relative a profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 21-24 della sentenza impugnata, sulla ritenuta contraddittorietà della prova in ordine al carattere calunnioso della querela proposta dalla imputata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il,/