Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds and failure to address first-instance specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction's validity, but the court found the arguments abstract and detached from the first-instance judgment's specific reasoning regarding recidivism. Consequently, the appeal was rejected because it did not engage with the precise grounds of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or fails to address the specific grounds of the first-instance judgment, limiting itself to abstract legal theories contrary to established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NHARI SOUFIANE nato il 29/05/1987 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 185 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati; Considerato invero che l'appello è stato correttamente dichiarato inammissibile perché non si confrontava con i specifici argomenti della sentenza di primo grado, limitandosi a proporre un'astratta tesi sulla non configurabilità del reato (contraria al diritto vivente) e argomentazioni avulse dal giudizio del primo giudice (quanto alla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Th Così deciso il O/02