Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds were already properly examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a sentence involving substitute penalties, but the Court of Appeal had already thoroughly evaluated the negative prognosis based on the appellant's extensive criminal record. The Court ruled that since these substantive issues were adequately addressed with correct legal arguments by the lower court, no further review was permitted under the principle of admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when the contested points were already fully examined and rejected with correct legal reasoning by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARISI BENITO nato a PREMILCUORE il 19/11/1966 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 184 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili (in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha argomentato la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato, traendo elementi dal numero elevato dei precedenti dell'imputato, come descritti a pag. 4 della stessa sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2