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Ordinanza — n. 11378/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging facts outside the scope of the admissibility review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Villani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Villani challenged the lower court's findings regarding vehicle dispersal, evidence timing, and non-punishment causes, arguing for a re-evaluation of the facts. The court rejected these arguments because they constituted attempts to re-weigh evidence or alter the factual reconstruction, which are strictly prohibited in admissibility proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The admissibility review is limited to legal errors and cannot encompass a re-evaluation of evidence or a new factual reconstruction.

Parole chiave

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admissibility review re-evaluation of evidence factual reconstruction scope of admissibility Cassation appeal non-punishment cause procedural inadmissibility guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI GIOVANNI nato a MODENA il 13/01/1981 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 183 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure: - manifestamente infondate (primo e secondo motivo: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla "definitiva dispersione" del veicolo, che quindi veniva ad escludere "a monte" l'ipotesi della momentanea messa in circolazione dedotta dal ricorrente; terzo motivo: cfr. pag. 3 sulla tardività della integrazione probatoria); - volte prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla stessa nozione di travisamento della prova rilevabile in questa sede, rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (terzo motivo sulla ricostruzione fattuale della vicenda: cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata; quarto motivo: cfr. pag. 4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o il 21;12025. — Il CoíOsigliere estensore Il P idente rsill lvanese Giorgc4 Fidelbo DEPOSI