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Ordinanza — n. 11377/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the arguments merely repeated issues already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The appellant's claims regarding criminal responsibility and sentencing were found to be legally unfounded and insufficiently distinct from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal, lacking novelty or distinctiveness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of merits Court of Cassazione procedural economy criminal responsibility sentencing review costs of appeal rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
4-6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 337 cod. pen. e sulla insussistenza della causa di giustificazione anche in forma putativa ex art.
Art. 393-bis cod. pen.
e sulla insussistenza della causa di giustificazione anche in forma putativa ex art. 393-bis cod. pen.); nonché relativi alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr.
art. 337 cod. pen
4-6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
e sulla insussistenza della causa di giustificazione anche in forma putativa ex art. 393-bis cod. pen.); nonché relativi alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDA BADR nato il 14/01/1996 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 182 OSSERVA Vista anche la memoria di parte civile, con richiesta di rifusione delle spese; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manifestamente infondati (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 337 cod. pen. e sulla insussistenza della causa di giustificazione anche in forma putativa ex art. 393-bis cod. pen.); nonché relativi alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 7);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato, infine, che non debbono essere liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, attesa la sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte, tenuto conto della natura dei motivi di ricorso dedotti, ai fini della decisione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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