Ordinanza — n. 11376/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMIDESSI ALEJANDRO MARIO nato il 16/12/1957 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 180 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, quanto alla consumazione del reato ex art. 348 cod. pen., alla reiterazione di atti tipici, alla violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., pagg. 7-8 della sentenza impugnata e Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Rv. 266746; pag. 9 sulla determinazione della pena; pagg. 10-11 sulla omessa rinnovazione dibattimentale per la riforma a fini civili e sulla responsabilità del ricorrente); nonché sono costituiti da censure generiche e di merito sulla consistenza e rilevanza di prove;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 348 cod. pen, art. 522 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11376/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 180 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, quanto alla consumazione del reato ex art. 348 cod. pen., alla reiterazione di atti tipici, alla violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., pagg. 7-8 della sentenza impugnata e Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Rv. 266746; pag. 9 sulla determinazione della pena; pagg. 10-11 sulla omessa rinnovazione dibattimentale per la riforma a fini civili e sulla responsabilità del ricorrente); nonché sono costituiti da censure generiche e di merito sulla consistenza e rilevanza di prove;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMIDESSI ALEJANDRO MARIO nato il 16/12/1957 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 180 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, quanto alla consumazione del reato ex art. 348 cod. pen., alla reiterazione di atti tipici, alla violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., pagg. 7-8 della sentenza impugnata e Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Rv. 266746; pag. 9 sulla determinazione della pena; pagg. 10-11 sulla omessa rinnovazione dibattimentale per la riforma a fini civili e sulla responsabilità del ricorrente); nonché sono costituiti da censure generiche e di merito sulla consistenza e rilevanza di prove;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis il 21/02/2025. Il Cons liere estensore Il P idente Ers se GiorgO Fidelbo DEP. '''''TATA